1. I COBAR hanno la competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 6. Essi riferiscono il loro parere in merito, su richiesta o di propria iniziativa:
a) al comando militare corrispondente se i problemi rappresentati possono trovare soluzione a carattere locale;
b) alle rispettive sezioni autonome del COCER interforze per le materie a carattere nazionale.
2. Le sezioni autonome del COCER interforze devono consultare i COBAR collegati:
a) ogni qual volta lo ritengano necessario per l'espletamento dei propri compiti stabiliti dalla legge;
b) per l'esercizio del ruolo negoziale, al fine di conoscere i pareri preventivi sulle materie in contrattazione e prima della stipulazione dei relativi accordi.
3. I COBAR possono riunire il personale al fine di informarlo su quanto è oggetto di trattazione e sugli accordi da stipulare.
4. Le autorità militari, nazionali o locali, non possono stipulare accordi, protocolli di intesa e convenzioni con qualsiasi ente o ufficio, pubblico o privato, sulle materie oggetto di contrattazione, se non a seguito di delibera dei COBAR competenti.