Art. 8.
(Competenze dei COBAR).

      1. I COBAR hanno la competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 6. Essi riferiscono il loro parere in merito, su richiesta o di propria iniziativa:

          a) al comando militare corrispondente se i problemi rappresentati possono trovare soluzione a carattere locale;

          b) alle rispettive sezioni autonome del COCER interforze per le materie a carattere nazionale.

 

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      2. Le sezioni autonome del COCER interforze devono consultare i COBAR collegati:

          a) ogni qual volta lo ritengano necessario per l'espletamento dei propri compiti stabiliti dalla legge;

          b) per l'esercizio del ruolo negoziale, al fine di conoscere i pareri preventivi sulle materie in contrattazione e prima della stipulazione dei relativi accordi.

      3. I COBAR possono riunire il personale al fine di informarlo su quanto è oggetto di trattazione e sugli accordi da stipulare.
      4. Le autorità militari, nazionali o locali, non possono stipulare accordi, protocolli di intesa e convenzioni con qualsiasi ente o ufficio, pubblico o privato, sulle materie oggetto di contrattazione, se non a seguito di delibera dei COBAR competenti.